Art. 2.
(Procedura per la stabilizzazione
del personale precario).

      1. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, le pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro sei mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro

 

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in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
      2. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro sei mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, bandire concorsi riservati per titoli integrati da colloquio.
      3. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare o confermare i rapporti di lavoro di cui all'articolo 1 fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi o fino alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.